Regolamento regionale 12 aprile 1957, n. - Testo storico

Regolamento regionale 12 aprile 1957

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20-12-1955, N. 1

Art. 1

L'ammissione all'assistenza prevista dalla legge regionale 20-12-1955, n. 1, a favore dei vecchi bisognosi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge medesima, è deliberata dai comitati degli Enti Comunali di Assistenza, previo accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti l'assistenza e delle condizioni economiche dei parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti.

L'assistenza è fatta mediante la concessione e la erogazione di sussidi mensili, in misura variabile, da stabilire, per ciascun assistito, entro i limiti minimi e massimi fissati dal Consiglio regionale per le categorie di assistiti previste al successivo articolo 6.

Art. 2

L'accertamento dello stato di bisogno da parte degli E.C.A. dei vecchi richiedenti l'assistenza deve essere eseguito mediante accurata inchiesta, prendendo in esame:

a) reddito agrario, dominicale e altri redditi individuali (bestiame ed altri allevamenti, attività diverse);

b) reddito agrario, dominicale e altri redditi del coniuge;

c) condizioni economiche dei figli con particolare riguardo alla convivenza, alla occupazione con reddito fisso, ed al carico di famiglia degli stessi;

d) condizioni economiche degli altri parenti obbligati agli alimenti;

e) stato di salute dei richiedenti e possibilità di occupazione redditizia da parte degli stessi.

Art. 3

Non possono essere ammessi all'assistenza i vecchi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) usufruire di sussidi di assistenza o pensioni di previdenza di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all'importo del sussidio massimo stabilito dal Consiglio regionale;

b) avere un reddito individuale dominicale superiore a lire duecento in base all'attuale valutazione catastale;

c) avere un reddito individuale non catastale di importo uguale o superiore all'importo del sussidio massimo stabilito dal Consiglio regionale;

d) avere figli o altri parenti, conviventi e non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti dovuti per legge.

Art. 4

L'Amministrazione regionale, a mezzo dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, esercita il controllo sulle ammissioni di persone all'assistenza da parte degli E.C.A. ai sensi della legge regionale 20-12-1955, n. 1.

Gli E.C.A. debbono trasmettere al predetto Assessorato regionale, all'inizio di ogni semestre, due copie dell'elenco nominativo (modello A) dei vecchi ammessi all'assistenza per il semestre in corso, corredate dalle notizie di cui all'art. 2.

Agli elenchi nominativi semestrali debbono essere allegate le schede informative personali (modello B) aggiornate dei vecchi bisognosi ammessi all'assistenza.

Sulla scheda dovrà essere indicata la categoria per la quale ciascuna persona è stata proposta.

L'Amministrazione regionale, effettuati i controlli del caso, restituisce vistata per benestare, agli E.C.A. una copia degli elenchi semestrali delle persone ammesse all'assistenza e versa anticipatamente ai cassieri degli E.C.A. l'ammontare dei contributi da erogare agli E.C.A. a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi bisognosi.

Le eventuali variazioni da apportare agli elenchi, nel corso del semestre, in seguito al decesso di assistiti debbono essere comunicate all'Amministrazione regionale.

Non è comunque consentito il pagamento agli eredi di quote spettanti agli assistiti deceduti nel corso del semestre.

Art. 5

La ripartizione dei contributi da concedere annualmente ai singoli Enti Comunali di Assistenza per la erogazione dei sussidi di cui all'art. 1 sono stabiliti, all'inizio di ogni anno, dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale delibera l'approvazione delle relative spese in base al numero dei vecchi ammessi all'assistenza nel semestre precedente, ed entro il limite di spesa previsto dall'apposito fondo di bilancio stanziato dal Consiglio regionale nonché previo controllo, da parte dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, degli elenchi nominativi inviati agli E.C.A.

Sui menzionati elenchi nominativi deve essere sentito il parere del Comitato regionale dell'assistenza.

Art. 6

Gli E.C.A., assunte le notizie ed accertate le condizioni indicate nei precedenti artt. 2 - 3 provvedono alla ripartizione dei vecchi bisognosi, in base alle condizioni economiche e di salute, in quattro categorie:

1) sussidio totale;

2) sussidio ridotto 80% del totale;

3) sussidio ridotto 60% del totale;

4) sussidio ridotto 40% del totale.

Art. 7

Alla fine di ogni semestre gli Enti Comunali di Assistenza debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza sociale il rendiconto delle somme ricevute dalla Regione e di quelle erogate corredati dagli elenchi di pagamenti mensili (Mod. C) debitamente quietanzati dagli assistiti.

Non viene dato corso alla liquidazione ai singoli E.C.A. delle somme per il pagamento dei sussidi relativi al semestre successivo sino a quando gli E.C.A. non abbiano trasmesso al predetto Assessorato regionale i rendiconti documentati dei pagamenti mensili effettuati nel semestre scaduto.

Gli Enti Comunali di Assistenza debbono provvedere alla erogazione mensile dei sussidi ai vecchi bisognosi e annotare nei libretti personali di assistenza l'importo dei sussidi erogati.

Art. 8

I sussidi mensili hanno carattere continuativo e sono soggetti a revisione.

La ammissione all'assistenza decorre dal semestre successivo a quello in cui il richiedente l'assistenza compie il 65° anno di età.

Art. 9

Gli eventuali ricorsi degli interessati alla Giunta regionale contro le decisioni degli E.C.A. sono trasmessi direttamente all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale il quale provvede all'istruttoria degli stessi con le notizie e le osservazioni del caso.

Sull'accoglimento o meno dei ricorsi delibera la Giunta regionale.

Art. 10

Gli Enti Comunali di Assistenza debbono istituire nei loro bilanci di previsione appositi articoli, di entrata e di spesa, per l'introito o l'erogazione delle somme loro versate dalla Amministrazione regionale per la liquidazione dei sussidi assistenziali ai vecchi bisognosi.